L’art. 5 del del DL 8 ottobre 2026, n. 177, entrato in vigore il 9 ottobre 2026: (cd. Ambiente-bis) ha soppresso i parametri ferro e manganese dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 incide direttamente sul presupposto normativo per qualificare come potenzialmente contaminata una falda.
La disposizione – semplicemente – sopprime la decima e la sedicesima riga della sezione «Metalli» della Tabella 2, senza aggiungere null’altro e senza prevedere una disciplina transitoria specifica per i procedimenti già avviati.
Grazie alla nuova disposizione, nei procedimenti ancora pendenti, il ferro e il manganese non possono più essere trattati automaticamente come parametri il cui superamento costituisce superamento delle CSC della Tabella 2.
Ciò, però, non determina automaticamente l’annullamento degli atti già adottati né la caducazione di ogni prescrizione contenuta nei progetti approvati.
Che cosa accade ai procedimenti di bonifica già avviati ?
Distinguiamo tre differenti scenari:
A. È stata presentata la comunicazione ex art. 242, ma il procedimento è ancora nella fase iniziale
Se l’unico superamento riscontrato nelle acque sotterranee riguardava ferro e manganese, il presupposto normativo originario deve essere rivalutato alla luce della soppressione della Tabella 2. La comunicazione storicamente presentata non diventa inesistente o illegittima per il solo fatto della modifica successiva. Tuttavia, l’amministrazione non dovrebbe continuare a considerare quei due parametri come CSC vigenti della falda.
In questa situazione E’ opportuno depositare una comunicazione integrativa o un’istanza di riesame, richiamando l’art. 5 del DL 177/2026, chiedendo all’autorità occorre chiedere formalmente all’autorità competente di prendere atto della modifica normativa e di valutare la conclusione del procedimento, se non sussistono altri presupposti per mantenerlo aperto, ovvero di aggiornare formalmente il procedimento alla luce della novità sopravvenuta.
B. Sono già stati approvati piano di caratterizzazione e analisi di rischio
Se ferro e manganese sono stati inseriti nell’analisi di rischio esclusivamente perché superavano le precedenti CSC, occorre chiedere una rivalutazione del modello concettuale e dell’elenco dei contaminanti pertinenti. La loro precedente inclusione non implica necessariamente che debbano rimanere parametri determinanti per la bonifica.
C. È già stato approvato un progetto di bonifica con prescrizioni su ferro e manganese
Se il progetto approvato impone obiettivi di bonifica, limiti di accettabilità o monitoraggi specifici per ferro e manganese, è opportuno presentare un’istanza motivata di riesame e modifica del provvedimento, chiedendo di eliminare o riformulare le prescrizioni che non trovano più giustificazione normativa o tecnico-ambientale.
Fino alla modifica del provvedimento, si sconsiglia di disattendere unilateralmente le prescrizioni.