Ferro e Manganese fuori dall’elenco delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione delle Acque sotterranee Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006

L’art. 5 del del DL 8 ottobre 2026, n. 177, entrato in vigore il 9 ottobre 2026:  (cd. Ambiente-bis) ha soppresso i parametri ferro e manganese dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 incide direttamente sul presupposto normativo per qualificare come potenzialmente contaminata una falda.

La disposizione – semplicemente – sopprime la decima e la sedicesima riga della sezione «Metalli» della Tabella 2, senza aggiungere null’altro e senza prevedere una disciplina transitoria specifica per i procedimenti già avviati.

Grazie alla nuova disposizione, nei procedimenti ancora pendenti, il ferro e il manganese non possono più essere trattati automaticamente come parametri il cui superamento costituisce superamento delle CSC della Tabella 2.

Ciò, però, non determina automaticamente l’annullamento degli atti già adottati né la caducazione di ogni prescrizione contenuta nei progetti approvati.

Che cosa accade ai procedimenti di bonifica già avviati ?

Distinguiamo tre differenti scenari:

A. È stata presentata la comunicazione ex art. 242, ma il procedimento è ancora nella fase iniziale

Se l’unico superamento riscontrato nelle acque sotterranee riguardava ferro e manganese, il presupposto normativo originario deve essere rivalutato alla luce della soppressione della Tabella 2. La comunicazione storicamente presentata non diventa inesistente o illegittima per il solo fatto della modifica successiva. Tuttavia, l’amministrazione non dovrebbe continuare a considerare quei due parametri come CSC vigenti della falda.

In questa situazione E’ opportuno depositare una comunicazione integrativa o un’istanza di riesame, richiamando l’art. 5 del DL 177/2026, chiedendo all’autorità occorre chiedere formalmente all’autorità competente di prendere atto della modifica normativa e di valutare la conclusione del procedimento, se non sussistono altri presupposti per mantenerlo aperto, ovvero di aggiornare formalmente il procedimento alla luce della novità sopravvenuta.

B. Sono già stati approvati piano di caratterizzazione e analisi di rischio

Se ferro e manganese sono stati inseriti nell’analisi di rischio esclusivamente perché superavano le precedenti CSC, occorre chiedere una rivalutazione del modello concettuale e dell’elenco dei contaminanti pertinenti. La loro precedente inclusione non implica necessariamente che debbano rimanere parametri determinanti per la bonifica.

C. È già stato approvato un progetto di bonifica con prescrizioni su ferro e manganese

Se il progetto approvato impone obiettivi di bonifica, limiti di accettabilità o monitoraggi specifici per ferro e manganese, è opportuno presentare un’istanza motivata di riesame e modifica del provvedimento, chiedendo di eliminare o riformulare le prescrizioni che non trovano più giustificazione normativa o tecnico-ambientale.

Fino alla modifica del provvedimento, si sconsiglia di disattendere unilateralmente le prescrizioni.

DL 8 ottobre 2026, n. 177

La Direttiva NIS 2  nel recepimento italiano del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138: obblighi, sanzioni e connessioni con il D. Lgs. n. 231/2001 

Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (“NIS 2”), rappresenta una delle più incisive trasformazioni del quadro normativo europeo e nazionale in materia di cybersicurezza.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2024 ed entrato in vigore il 16 ottobre 2024, il decreto si inserisce nel contesto del rafforzamento della resilienza digitale delle infrastrutture e dei servizi essenziali, superando l’impostazione della precedente direttiva NIS del 2016 e introducendo un modello regolatorio caratterizzato da obblighi di governance, accountability degli organi societari, gestione del rischio e un articolato sistema di vigilanza e sanzioni.

Nel contributo pubblicato su Lexambiente.it abbiamo approfondito l’impatto della NIS 2 alle realtà imprenditoriali che ad essa sono soggette, tra cui alcuni impianti di gestione dei rifiuti e non solo, evidenziando i riflessi della nuova disciplina anche agli effetti del d. lgs. n. 231/2001. Il presente contributo è frutto di una rielaborazione seguita al mio intervento al webinair organizzato da Confindustria Cisambiente in materia e tenutosi lo scorso 18 maggio 2026.

La Direttiva NIS 2  nel recepimento italiano del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138: obblighi, sanzioni e connessioni con il D. Lgs. n. 231/2001 

Il contributo di Cisambiente ai lavori parlamentari sulla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali COM(2025) 984: analisi critica.

Il testo è consultabile su Lexambiente o su Linkedin

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali COM(2025) 984

Lavori Parlamentari

Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche: la circolare del MASE

E’ stata pubblicata sul sito del MASE la Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 con cui si forniscono chiarimenti in merito alla raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per lo svolgimento di tale attività.

Il MASE precisa che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, come individuati dall’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4, del TUA, sono rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità. La normativa affida ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di provvedere, nel caso di abbandono ad opera di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, alla rimozione di questi rifiuti, a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione, anche laddove essi siano inquadrabili “ab origine” nella categoria dei rifiuti speciali.

Relativamente ai rifiuti abbandonati da ignoti, le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA e DM n. 47 del 9 agosto 2021) stabiliscono che, fatta eccezione per i rifiuti combusti, per i rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, per i rifiuti che presentano elementi sospetti, nonché per quelli eterogenei , si può procedere alla classificazione a vista qualora detti rifiuti siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel DM MASE del 26 marzo 2026 sulla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (categoria 1). 

Pertanto la classificazione a vista, qualora sussistano le condizioni sopra descritte, può essere applicata anche ai rifiuti abbandonati (ancorché pericolosi assoluti) che si possono identificare come omogenei e per i quali può essere consapevolmente assegnato un codice EER. 

La circolare evidenzia inoltre che i mezzi iscritti in categoria 4 e 5 dell’Albo (Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), destinati al trasporto dei rifiuti speciali permettono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peraltro, l’identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) permette di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati.

Considerate quindi le finalità dell’Albo, che sono anche quelle di assicurare la protezione ambientale e sanitaria attraverso la verifica dell’idoneità dei mezzi di trasporto e degli operatori, si ritiene che, nei casi sopra descritti, da parte degli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani, sia possibile procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo, assegnando di volta in volta il codice EER pertinente. La circolare è destinata alle sezioni regionali e provinciali e alle associazioni di categoria.

Circolare n. 3 del 21 maggio 2026

AIA e “Disponibilità Giuridica delle aree interessate dall’impianto”: cosa dice il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato precisa che “la legge non richiede che, per domandare il rilascio dell’AIA, occorra avere la disponibilità giuridica delle aree interessate dall’impianto: nessuna disposizione dell’art. 29-ter d.lgs. 152/2006 prevede, per la valida presentazione della domanda di AIA, la dimostrazione della titolarità dell’area.” 

Con la sentenza n. 7534 del 25 settembre 2025, il giudice amministrativo ha evidenziato che ” L’unico riferimento normativo espresso è al soggetto proponente, che l’art. 5 d.lgs. 152/2006 definisce, alla lett. r), quale soggetto pubblico o privato che “elabora” il piano, programma o progetto. A riprova di ciò, si menzionano gli artt. 177, co. 2, e 208, co. 6, d.lgs. 152/2006, a mente dei quali la gestione di rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e l’approvazione dei relativi progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con conseguente applicabilità (ove occorra) della procedura espropriativa dei beni di interesse, ai sensi del d.p.r. 327/2001″. 

Pr concludere infine che “Se, dunque, l’approvazione di un impianto per la gestione di rifiuti legittima (ove occorra) l’attivazione del potere espropriativo, ciò significa che, ai sensi di legge, per la presentazione della relativa domanda non sarebbe nemmeno necessario un titolo di disponibilità dell’area da parte del richiedente. Diversamente, infatti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere che l’approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità, utile ai fini dell’esproprio. Ne consegue che il provvedimento di rilascio dell’AIA non può essere considerato illegittimo per il fatto che, al momento della domanda, la società istante non vantava un titolo che le assicurasse la titolarità dei terreni.“

Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 7534 del 29 settembre 2025

Disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri. “Più semplicità per bonifiche, rifiuti e uso di CSS nei cementifici”.

Roma, 4 agosto 2025 – Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un nuovo disegno di legge per maggiori semplificazioni a favore delle imprese. Il provvedimento e’ dedicato anche a misure in materia ambientale. 

“Snellire le procedure, ridurre i tempi e dare certezza agli operatori è essenziale per accelerare gli investimenti e accompagnare le imprese nella transizione verde – ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. “Questo disegno di legge semplifica le bonifiche, favorisce il riutilizzo dei rifiuti in chiave circolare, incentiva l’uso del combustibile solido secondario nei cementifici e rende più efficiente e sicuro il trasporto marittimo dei rifiuti”.

Tra le principali novità, procedure più snelle per i progetti di bonifica, anche in relazione agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; disposizioni volte a incentivare l’utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) nei processi industriali, in particolare nei cementifici, riducendo il ricorso a combustibili fossili di importazione estera; misure per rafforzare la sicurezza del trasporto via mare dei rifiuti, sia in acque nazionali che internazionali, attraverso la semplificazione e razionalizzazione del quadro autorizzativo, nell’ottica di una maggiore certezza per gli operatori e una più efficace valorizzazione del comparto.

“La sostenibilità non deve essere vista come un vincolo, ma come una leva per modernizzare l’economia, creare lavoro e rafforzare la competitività del Paese. Con queste semplificazioni rendiamo il sistema più efficiente, senza abbassare il livello delle tutele ambientali”, ha concluso il Ministro Pichetto.

LINK sito MASE

https://www.mase.gov.it/portale/-/semplificazioni-pichetto-transizione-ecologica-motore-di-competitivita.-piu-semplicita-per-bonifiche-rifiuti-e-uso-di-css-nei-cementifici-?p_l_back_url=%2Fportale%2Fweb%2Fguest%2Fcomunicati-stampa

VIA – AIA – PAUR. Il Procedimento Unico per le Autorizzazioni Ambientali Sul perfezionamento del P.A.U.R. e sulla proposta di vincolo paesaggistico intervenuto nelle more (Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 1071 del 10 febbraio 2025)

Il procedimento scandito dall’art. 27-bis del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente), ha  ad oggetto il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie non solo alla realizzazione, bensì anche all’esercizio del progetto stesso, configurando pertanto un procedimento “unico” che permette al proponente di ottenere il provvedimento finale che gli consenta, a seguito della sua adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l’opera senza dover acquisire più alcun ulteriore titolo. Il P.A.U.R. peraltro  non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti,  emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che mantengono la loro autonomia formale, bensì li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. 

La circostanza che sia conclusa  la conferenza di servizi ex art. 27-bis del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente),  con il rilascio della V.I.A.,  non comporta il rilascio del P.A.U.R. Infatti affinché la conferenza di servizi possa valere come provvedimento autorizzatorio unico regionale, deve concludersi con una determinazione motivata che deve recare in allegato non solo la relazione finale della conferenza di servizi e  il provvedimento di V.I.A. ma anche   le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Pertanto, ove nelle more del rilascio del P.A.U.R., comprensivo dell’A.I.A., sia intervenuta una  proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area interessata dall’intervento,  devono applicarsi le misure di salvaguardia di cui all’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), con conseguente immodificabilità dell’area oggetto di protezione, ai sensi dell’art. 146, comma 1 del citato decreto legislativo. Pertanto, a decorrere dalla data di adozione della proposta, e fino all’emanazione dell’eventuale decreto, l’amministrazione è obbligata a sospendere ogni determinazione in ordine ai progetti che risultino in contrasto con le relative previsioni, operando immediatamente il principio di “doppia conformità” strumentale, dovendo ogni intervento  risultare conforme agli strumenti vigenti e alle previsioni medio tempore adottate.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, nel confermare la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. V, 22 maggio 2024, n. 10356, ha pertanto acclarato la illegittimità dell’A.I.A. e del P.A.U.R. per avere omesso di considerare gli effetti della proposta di vincolo ambientale intervenuta nelle more sul progetto oggetto di approvazione.

Deve essere riconosciuta la legittimazione e l’interesse ad agire avverso gli atti autorizzatori di un impianto di trattamento di rifiuti anche al comune limitrofo, quale ente esponenziale della collettività stanziata sul proprio territorio e portatore in via continuativa degli interessi diffusi radicati sul proprio territorio, non essendo al riguardo necessaria la prova di una concreta pericolosità dell’impianto, stante la sufficienza della prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle vicinanze, e comunque non a distanza, dell’opera da realizzare. 

Consiglio di Stato, sezione IV, 10 febbraio 2025, n. 1071 – Pres. Mastrandrea, Est. Rotondo

I provvedimenti di VIA e di AIA, in quanto dotati di autonoma efficacia lesiva rispetto al provvedimento di PAUR, debbono costituire oggetto di autonoma impugnazione (Consiglio di Stato sentenza n. 5241/2024)

La questione all’esame del Collegio attiene alla qualificazione giuridica del PAUR quale provvedimento in grado di assorbire, anche sul piano della relativa impugnativa processuale, i presupposti provvedimenti di VIA e di AIA, ovvero quale provvedimento non idoneo ad assorbire l’autonoma efficacia lesiva dei presupposti provvedimenti di VIA e di AIA.

Sul punto, un costante indirizzo giurisprudenziale ha più volte sottolineato l’autonomia del procedimento di VIA, che trova la sua ratio nella tutela dell’ambiente. Tale caratteristica contribuisce a rendere l’atto conclusivo del procedimento immediatamente impugnabile in quanto potenzialmente idoneo a generare una lesione immediata dei valori ambientali.

In relazione alla natura del PAUR, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che questo sia espressione di due differenti matrici: da un lato, è in esso presente una valutazione tecnico-scientifica sul grado di effettiva nocività dell’opera; dall’altro, la discrezionalità esercitata dall’amministrazione non si esaurisce in un “mero giudizio tecnico”, ma presenta profili particolarmente intensi “di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa”. 

In particolare, la Corte costituzionale ha, a più riprese, evidenziato come esso non comporta un assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera e non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, ma li ricomprenda nella determinazione che conclude la conferenza di servizi.

In sintesi, secondo tale ricostruzione interpretativa, il PAUR include in un unico atto i singoli titoli abilitativi che vengono rilasciati all’interno della conferenza di servizi, ma non rappresenta un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle singole autorizzazioni.

Quanto, invece, al valore della conferenza di servizi, la stessa Corte costituzionale ha evidenziato come, nel disegno normativo di cui all’art. 27-bis, questa assurga a sede decisoria di adozione del provvedimento di VIA regionale. In questa prospettiva, l’art. 27-bis del codice dell’ambiente e l’art. 14, comma 4, L. n. 241/1990, sono espressione di un unico disegno riformatore che “individua un punto di equilibrio tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la “speciale” tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall’altro”.

In tale ottica, quindi, il PAUR rappresenta un quid pluris rispetto alla VIA, ma, allo stesso tempo non ha la capacità di sostituire i singoli provvedimenti autorizzativi, che si limita a ricomprendere al suo interno.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 198/2018, ha, in particolare, affermato al riguardo che “La disciplina del provvedimento unico regionale, in coerenza con la delega conferita dal Parlamento, è finalizzata a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l’efficacia dell’azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto. È appena il caso di notare, peraltro, come la norma censurata non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall’art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto”.

Ne consegue che i provvedimenti di VIA e di AIA, in quanto dotati di autonoma efficacia lesiva rispetto al provvedimento di PAUR, costituiscono oggetto di espressa impugnazione entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data della rispettiva pubblicazione sul BURL.

Consiglio di Stato Sez. IV – sentenza n. 5241/2024 del 4.4.2024 dep. il 11.06.204

Subappaltatore e intermediario negli appalti per lo smaltimento di rifiuti (Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 10675)

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Appalto di smaltimento di rifiuti – Subappalto – Intermediario

L’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

L’art. 105 del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50 definisce il subappalto alla stregua di un contratto, con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro.

L’art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha mantenuto ferma la definizione del contratto di subappalto, specificando soltanto ciò che, comunque, si desumeva dal sistema costituito dal fatto che il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale relativamente alla parte dell’appalto che esegue.

In coerenza con quanto previsto per alcuni figure contrattuali nell’ambito del diritto civile, elemento imprescindibile del subappalto è costituito dall’autorizzazione da parte della stazione appaltante.

(Nella fattispecie in esame, inerente un appalto di smaltimento/recupero finale dei rifiuti presso impianti terzi autorizzati, la sezione considera diversi elementi probatori ai fini dell’integrazione di un subappalto)

Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 10675 – Pres. Neri, Est. Lopilato

EoW: in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20-10-2022 è stato pubblicato il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Decreto entrerà in vigore il 4 novembre 2022 e si compone di 8 articoli e 3 allegati, recanti rispettivamente: 1) I rifiuti ammissibili; 2) Utilizzi specifici; 3) La dichiarazione di conformità (DDC)

Decreto MITE 27 settembre 2022, n. 152