La Corte di Giustizia Europea torna a pronunciarsi sui rifiuti urbani sottoposti a trattamento meccanico (CGE 11 novembre 2021 – causa C-315/2020

  1. La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza dell’11 novembre 2021 (causa C-315/20) Regione Veneto contro Plan Eco Srl, è tornata a pronunciarsi sul tema dei rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura.
  2. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti e della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti nell’ambito di una controversia tra la Regione Veneto (Italia) e la Plan Eco Srl, in merito ad una spedizione di rifiuti tra Stati membri.

Alla Corte veniva richiesto di esprimersi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

«Dica la Corte di giustizia se in riferimento ad una fattispecie in cui rifiuti urbani indifferenziati, non contenenti rifiuti pericolosi, siano stati trattati meccanicamente da un impianto ai fini del recupero energetico (operazione R1/R12, ai sensi dell’allegato C) del [decreto legislativo n. 152/2006]) e, all’esito di tale operazione di trattamento, risulti, in tesi, che il trattamento non abbia sostanzialmente alterato le proprietà originarie del rifiuto urbano indifferenziato, ma agli stessi venga assegnata la classificazione CER 19.12.12., non contestata dalle parti

ai fini del giudizio in ordine alla legittimità delle obiezioni, da parte del Paese di origine, alla richiesta di autorizzazione preventiva alla spedizione in un Paese europeo presso un impianto produttivo per l’utilizzo, in co-combustione o, comunque, come mezzo per produrre energia, del rifiuto trattato, sollevate dall’Autorità preposta nel Paese di origine sulla base dei principi della direttiva 2008/98/CE, ed in particolare di obiezioni quali quelle, nella fattispecie, basate: sul principio della protezione della salute umana e dell’ambiente (articolo 13) [della direttiva 2008/98]; sul principio di autosufficienza e prossimità, stabilito dall’[articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98]; sul principio, stabilito dallo stesso [articolo 16, paragrafo 2], ultimo periodo (…); sul considerando [33 della direttiva 2008/98]:

[1)] l [CER] (nella fattispecie [la voce] 19 12 12 [di tale catalogo], rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico per operazioni di recupero R1/R12) e le relative classificazioni interferiscano o meno ed, in caso di risposta positiva, in quali termini e confini, con la disciplina [di diritto dell’Unione] relativa alla spedizione di rifiuti che, prima del trattamento meccanico, erano rifiuti urbani indifferenziati;

[2)] in particolare, se, con riferimento alle spedizioni di rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, le previsioni dell’articolo 16 della direttiva 2008/98 ed il relativo considerando 33, espressamente concernenti la spedizione di rifiuti, siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal [CER]nsiderando 33, espressamente concernenti la spedizione di rifiuti, siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal [CER];

[3)]precisando, qualora ritenuto opportuno e utile dalla Corte, se il suddetto Catalogo abbia carattere normativo o costituisca, invece, una mera certificazione tecnica idonea alla omogenea tracciabilità di tutti i rifiuti».

La CGE ha preliminarmente precisato che l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 1013/2006 dispone che le spedizioni di «rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento» sono soggette, a norma di tale regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

Di conseguenza, l’articolo 11 del regolamento n. 1013/2006 è applicabile anche in ipotesi di notifica concernente una spedizione prevista di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, sebbene tale disposizione si applichi, in linea di principio, conformemente al suo titolo e al suo tenore letterale, soltanto ai rifiuti destinati allo smaltimento (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells, C-292/12, EU:C:2013:820, punti 53 e 54).

Inoltre, le autorità competenti di destinazione o di spedizione possono, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), di detto regolamento, opporsi a tale spedizione per il solo motivo che si tratta di «rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01)».

Ne deriva che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1013/2006, e al fine di garantire il rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità sanciti all’articolo 16 della direttiva 2008/98 e attuati dalle disposizioni succitate del regolamento n. 1013/2006, principi invocati, nel procedimento principale, dall’autorità competente di spedizione, quest’ultima può opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica destinati al recupero o allo smaltimento.

In secondo luogo, rileva ancora la Corte che, conformemente al considerando 33 della direttiva 2008/98, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1013/2006, i rifiuti urbani non differenziati di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un’operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà.

Nel caso di specie, l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1013/2006, interpretati alla luce del considerando 33 della direttiva 2008/98, implicano che rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati alla voce 19 12 12 del CER a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, trattamento che non ha tuttavia sostanzialmente alterato le proprietà iniziali di tali rifiuti, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, previsti da tali disposizioni, nonostante il fatto che queste ultime menzionino il codice 20 03 01 del CER.

Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, il regime giuridico applicabile alle spedizioni di rifiuti dipende dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale in conformità al CER.

la Corte dichiara pertanto che l’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l’autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 dell’elenco dei rifiuti contenuto in allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014

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